Art. 3.
(Obiettivo nazionale di immissione
al consumo di biocarburanti).

      1. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ai fini del più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Protocollo di Kyoto, i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo, a partire dal 31 dicembre 2006, biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera o di un contratto quadro stipulati ai sensi dell'articolo 4 in misura pari al 5 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente, con riferimento al mercato nazionale. Tale percentuale è incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010.
      2. In alternativa, i produttori di carburanti diesel e di benzina possono adempiere agli obblighi di cui al comma 1 acquistando certificati gialli di cui all'articolo

 

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5 per un valore corrispondente all'obbligo previsto.
      3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i produttori soggetti all'obbligo di immissione al consumo di biocarburanti inoltrano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un'autocertificazione contenente i dati relativi alla produzione di carburanti diesel e benzina riferiti all'anno precedente e i dati relativi all'immissione al consumo di biocarburanti e di biocarburanti di origine agricola riferiti all'anno in corso, inviando altresì, nei casi previsti dal comma 2, i certificati gialli del valore corrispondente all'obbligo. Il comma 3 dell'articolo 2-quater del citato decreto-legge n. 2 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, è soppresso.
      4. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali irroga una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro per ogni tonnellata equivalente di petrolio (Tep) di carburante non immessa sul mercato. In caso di mancato invio dell'autocertificazione di cui al comma 3 è irrogata una sanzione amministrativa di 10.000 euro.